(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 50 del 15 dicembre 2011) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 
 
    1. La lettera  b)  del  comma  2  dell'articolo  10  della  legge
regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza  nella
pratica degli sport invernali da discesa e  da  fondo  in  attuazione
della normativa nazionale vigente  ed  interventi  a  sostegno  della
garanzia  delle  condizioni  di  sicurezza   sulle   aree   sciabili,
dell'impiantistica  di  risalita   e   dell'offerta   turistica)   e'
sostituita dalla  seguente:  «b)  le  generalita'  del  gestore,  del
direttore delle piste e degli operatori di primo soccorso.».